Accordo Quadro›Titolo I
Art. 3
Armi di distruzione di massa
In vigore dal 1 mag 2026
Armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali nel quadro delle Nazioni Unite, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo:
a) con disposizioni per aderire e dare piena attuazione a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
b) rafforzando, nel rispetto degli obblighi internazionali di ciascuna parte, l'efficacia dei controlli nazionali sulle esportazioni e controllando l'esportazione e il transito di beni connessi alle ADM, compreso il controllo dell'uso finale delle tecnologie a duplice uso, se del caso, con mezzi efficaci di applicazione giuridica o amministrativa, comprese sanzioni e misure preventive efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione, anche, in particolare, attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità;
c) promuovendo la piena ed effettiva attuazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), firmato a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 1° luglio 1968, pietra angolare del regime mondiale di non proliferazione e disarmo nucleare ed elemento importante nello sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, della convenzione convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC), firmata a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 10 aprile 1972, e della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), firmata a Parigi e a New York il 13 gennaio 1993.
3. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c). Il dialogo può svolgersi a livello regionale.
Storico versioni
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