Accordo Quadro›Titolo IV
Art. 27
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
In vigore dal 1 mag 2026
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
Le parti convengono di cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi e la corruzione e la lotta contro gli abusi sessuali su minori. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e promuovere le norme e gli strumenti giuridici internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, quali l'UNTOC e i suoi protocolli integrativi e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con risoluzione 58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003.
Secondo la definizione di cui all'articolo 2 ter dell'UNTOC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-27