Accordo Quadro›Titolo IV
Art. 26
Cooperazione umanitaria
In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione umanitaria
Le parti si adoperano per una maggiore cooperazione su tutte le questioni riguardanti la cooperazione e l'assistenza umanitaria, compresi gli sfollati e il sostegno allo sviluppo delle capacità dei funzionari che si occupano degli sfollati nelle rispettive regioni.
Le parti cooperano caso per caso e in base a criteri reciprocamente accettabili, conformemente alle rispettive norme internazionali applicabili alle parti e ai principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità. Gli sforzi devono fondarsi sempre su una visione e una conoscenza complessive delle cause di fondo del fenomeno dello sfollamento e sulla ricerca di soluzioni sostenibili. Le parti si impegnano a rafforzare il nesso tra azione umanitaria e sviluppo.
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