Accordo Quadro›Titolo IV
Art. 25
Cooperazione sulla migrazione
In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione sulla migrazione
1. Le parti ribadiscono l'importanza di un impegno globale su tutte gli aspetti della migrazione, tra cui la migrazione legale in linea con le competenze dell'UE e nazionali, la gestione dei flussi migratori per quanto riguarda la migrazione illegale, le cause profonde della migrazione illegale, la protezione internazionale e la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico dei migranti e la tratta di esseri umani.
2. Le parti cooperano, in modo reciprocamente accettabile e olistico, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in vigore. La cooperazione riguarderà, tra l'altro:
a) le cause profonde della migrazione illegale;
b) lo sviluppo di norme e pratiche volte a fornire protezione internazionale a chi ne ha bisogno conformemente al diritto internazionale, nel rispetto dei principi di non respingimento, umanità, solidarietà e cooperazione internazionali e condivisione degli oneri e delle responsabilità;
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse in virtù di tali norme, la parità di trattamento degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
d) l'istituzione di una politica efficace di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), adottata con risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 e i relativi protocolli entrati in vigore per le parti, compresi i modi per combattere le reti di trafficanti, smantellare le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e proteggerne le vittime;
e) il rimpatrio, preferibilmente volontario e in condizioni di sicurezza e rispetto della dignità umana, di quanti soggiornano illegalmente, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo e la riammissione di tali persone ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;
f) le questioni ritenute di reciproco interesse relative ai visti e alla sicurezza dei documenti di viaggio;
g) le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere.
3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a sorvegliare la migrazione illegale e ferma restando la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:
a) la Thailandia riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;
b) ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Thailandia, su richiesta di quest'ultima, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;
c) gli Stati membri e la Thailandia rilasciano documenti di viaggio a tal fine. Se non sono presentati documenti o altre prove della cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Thailandia, su richiesta della Thailandia o dello Stato membro interessato, collaborano pienamente per comprovare senza ritardo la cittadinanza.
4. Nel quadro delle consultazioni su questioni riguardanti la migrazione, le parti convengono di avviare un dialogo sulla riammissione che, su richiesta di una parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo di riammissione, compreso l'uso del documento di viaggio dell'UE.
Le parti possono inoltre prendere in considerazione l'avvio di un dialogo volto ad agevolare la circolazione delle persone che, su richiesta di una parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti per i cittadini degli Stati membri e della Thailandia.
Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.
Storico versioni
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