Accordo QuadroTitolo IV

Art. 22

Protezione dei dati personali e della vita privata

In vigore dal 1 mag 2026
Protezione dei dati personali e della vita privata 1. Le parti convengono di cooperare per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata e la loro effettiva applicazione, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e da altri strumenti giuridici internazionali in questo settore, adoperandosi per agevolare il flusso di dati personali tra le parti quale elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attività di contrasto conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari. 2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e giuridica sotto forma di scambio di informazioni e migliori pratiche, formazione e perizie, nonché la promozione della cooperazione in materia di applicazione da parte delle rispettive autorità di controllo delle parti, anche nei consessi multilaterali.
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