Accordo Quadro›Titolo IV
Art. 20
Stato di diritto
In vigore dal 1 mag 2026
Stato di diritto
1. Nella cooperazione di cui al presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto e alla parità di accesso alla giustizia per tutti. Le parti collaborano pienamente, nella prospettiva di un beneficio reciproco, all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'attività di contrasto e all'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione fra le parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-20