Accordo QuadroTitolo IV

Art. 20

Stato di diritto

In vigore dal 1 mag 2026
Stato di diritto 1. Nella cooperazione di cui al presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto e alla parità di accesso alla giustizia per tutti. Le parti collaborano pienamente, nella prospettiva di un beneficio reciproco, all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'attività di contrasto e all'amministrazione della giustizia. 2. La cooperazione fra le parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
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