Accordo QuadroTitolo I

Art. 2

Finalità della cooperazione

In vigore dal 1 mag 2026
Finalità della cooperazione Alla luce del loro solido partenariato, le parti convengono di sviluppare relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e questioni di reciproco interesse, e si impegnano a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. Tale intento mirerà in particolare a: a) favorire la cooperazione bilaterale e multilaterale in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente accordo; b) istituire una cooperazione per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa; c) instaurare un dialogo sui gravi crimini di portata internazionale; d) istituire una cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale; e) creare le condizioni per gli scambi e gli investimenti tra le parti e promuovere l'incremento e lo sviluppo di questi a vantaggio di entrambe, garantendo nel contempo il rispetto dei principi e delle norme dell'OMC e in modo da favorire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili e pratiche commerciali responsabili; f) istituire una cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti di reciproco interesse, al fine di promuovere l'attuazione dei principi e delle norme dell'OMC, agevolare il commercio e i flussi di investimento sostenibili e prevenire ed eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare alle iniziative UE-ASEAN in corso e future e allo sviluppo sostenibile; g) istituire una cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprenda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria e giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti; h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, segnatamente: politica macroeconomica e istituzioni finanziarie, pianificazione dello sviluppo, buon governo in materia fiscale, lotta alla corruzione, responsabilità sociale delle imprese, politica industriale e micro, piccole e medie imprese (MPMI), società dell'informazione, scienza, tecnologia e innovazione, economia a basse emissioni di carbonio, circolare e verde, bioeconomia, cambiamenti climatici, energia, trasporti, ricerca e sviluppo, istruzione e formazione, cultura, turismo, diritti umani, parità di genere, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, salute, statistiche, società basata sulla conoscenza, sicurezza alimentare, questioni fitosanitarie e veterinarie, occupazione e affari sociali; i) incentivare la partecipazione delle parti ai programmi di cooperazione subregionale e regionale e trilaterale aperti alla partecipazione dell'altra parte; j) accrescere il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'istruzione; k) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, università, società civile e media, da realizzare attraverso seminari, conferenze, scambi tra i giovani, esercitazioni in ambito cibernetico, formazione, scambi e altre attività.
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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-2

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