Accordo QuadroTitolo I

Art. 1

Principi generali

In vigore dal 1 mag 2026
ACCORDO QUADRO di partenariato globale e cooperazione tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra L'UNIONE EUROPEA, di seguito «UE», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, Stati membri dell'Unione europea, di seguito «Stati membri», da una parte, e IL REGNO DI THAILANDIA, in seguito denominato «Thailandia», dall'altra, di seguito denominate «parti» CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche; RIBADENDO l'importanza attribuita dalle parti ai principi democratici nonché ai diritti umani e alle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani; RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il loro desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per le rispettive popolazioni, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e dei principi dello sviluppo sostenibile nonché dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015; RICONOSCENDO che la Thailandia è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte; RICONOSCENDO la necessità di promuovere i principi e gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo attraverso gli strumenti internazionali e regionali pertinenti per contrastare il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa (ADM). L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nel contrastare la proliferazione di tali armi. Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una politica dell'UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi. La Thailandia, in quanto membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), è parte contraente originaria del trattato per la denuclearizzazione del Sud-est asiatico, firmato a Bangkok il 15 dicembre 1995; CONSIDERANDO che le parti riconoscono i legami tra disarmo, controllo degli armamenti, pace e sicurezza e sviluppo, e rilevano che una cooperazione più stretta tra le parti nel promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti può portare a progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e verso un mondo più sicuro; CONSIDERANDO il terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e decise a intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta al terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373, le parti ribadiscono che il rispetto dei diritti umani per tutti e dello Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo; RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale; RIAFFERMANDO la determinazione a lottare contro i gravi crimini di portata internazionale; RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, firmato a Kuala Lumpur il 7 marzo 1980, e dei successivi protocolli di adesione; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse nel rispetto della sovranità, della parità, della non discriminazione, dell'ambiente naturale e del reciproco vantaggio; RICONOSCENDO che le parti condividono l'aspirazione a realizzare economie efficienti sotto il profilo delle risorse, inclusive, innovative, a zero emissioni nette e verdi, e che la condivisione di esperienze nell'attuazione delle politiche interne può migliorare i risultati e accelerare la realizzazione degli OSS delle Nazioni Unite; ESPRIMENDO il pieno impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, compresa la protezione dell'ambiente e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, la concreta attuazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992, e dell'accordo di Parigi, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, nonché la promozione e l'attuazione efficaci delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale; ASSICURANDO che sotto questo profilo nessuno sia lasciato indietro; SOTTOLINEANDO l'importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la migrazione; CONFERMANDO il desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attività avviate nei contesti regionali, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci; RICONOSCENDO l'importanza attribuita dalle parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC), fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Thailandia che tali accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che il paese non abbia comunicato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. RILEVANDO inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; Hanno convenuto quanto segue: Principi generali 1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata nel 2005 e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo. 4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione a tutti i livelli, in particolare tenendo conto dei rispettivi obblighi internazionali. 5. Le parti convengono che le attività di cooperazione previste dal presente accordo tengono conto dei bisogni e delle capacità di ciascuna.
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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-1

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