Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 30 apr 2026
1. Dall'attuazione del Protocollo di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo di cui all' si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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