Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 30 apr 2026
1. Dall'attuazione del Protocollo di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo di cui all' si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;60#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo