Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 28 apr 2026
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli , paragrafo 2, e 10 dell'Accordo, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Dall'attuazione dell'Accordo, a eccezione degli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-01;56#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo