Allegato
Art. XVIII
In vigore dal 11 apr 2026
Articolo XVIII
1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito presso il depositario del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o che aderisce ad esso successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Non appena il presente Protocollo sarà entrato in vigore, il depositario ne disporrà la registrazione presso le Nazioni Unite.
Storico versioni
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