Allegato
Art. XIII
In vigore dal 11 apr 2026
Articolo XIII
Quanto segue viene aggiunto come Articolo 18 bis alla Convenzione:
"Articolo 18 bis
Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformità con il diritto nazionale, da parte di una persona sbarcata o consegnata ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 o 9."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-01;46#art-a-xiii