Allegato
Art. VII
In vigore dal 11 apr 2026
Articolo VII
L'Articolo 6 della Convenzione è sostituito come segue:
"Articolo 6
1. Qualora il comandante di un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona abbia commesso o stia per commettere a bordo dell'aeromobile un'infrazione o un atto contemplato dall', paragrafo 1, può adottare, nei confronti di tale persona, i provvedimenti che ritiene adeguati, ivi comprese misure coercitive, che si rendano necessari:
a) per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso; oppure
b) per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo, oppure
c) per consentire di consegnare tale persona alle autorità competenti o a sbarcarla dall'aeromobile, secondo le disposizioni del presente Titolo.
2. Il comandante dell'aeromobile può esigere o autorizzare l'assistenza da parte degli altri membri dell'equipaggio e può richiedere o autorizzare, ma non esigere, l'assistenza di addetti alla sicurezza di bordo o di passeggeri per applicare misure coercitive nei confronti delle persone per le quali abbia titolo ad adottare tali misure. Ciascun membro dell'equipaggio o passeggero può, parimenti, porre in essere misure preventive ragionevoli, senza tale autorizzazione, qualora abbia sufficienti ragioni per ritenere tali misure immediatamente necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni presenti a bordo.
3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale o di una intesa tra gli Stati contraenti interessati può assumere idonee misure preventive senza tale autorizzazione laddove abbia motivi sufficienti di ritenere che tali misure siano immediatamente necessarie per proteggere la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza illegittima e, laddove l'accordo o l'intesa lo consentano, per prevenire la commissione di gravi infrazioni.
4. Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione può essere interpretato nel senso di creare un obbligo per uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti alla sicurezza di bordo o di aderire ad un accordo bilaterale o multilaterale o di una intesa che autorizzi addetti alla sicurezza di bordo stranieri ad operare nel proprio territorio."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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