Allegato

Art. IV

In vigore dal 11 apr 2026
Articolo IV L' della Convenzione viene sostituito dal seguente: " 1. Lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile è competente ad esercitare la propria giurisdizione sulle infrazioni e sugli atti compiuti a bordo. 1 bis Uno Stato è inoltre competente ad esercitare la propria giurisdizione sulle infrazioni e sugli atti compiuti a bordo: a) in quanto Stato di atterraggio dell'aeromobile, se l'aeromobile a bordo del quale l'infrazione o l'atto sono stati compiuti atterra nel suo territorio e il presunto autore dell'infrazione si trova ancora a bordo; e b) in quanto Stato dell'operatore, se l'infrazione o l'atto sono compiuti a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede prevalente di attività o, in mancanza di tale sede, la cui residenza permanente sia in tale Stato; 2. Ogni Stato contraente adotta altresì i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza giurisdizionale, in quanto Stato di immatricolazione, sui reati commessi a bordo di aeromobili registrati in tale Stato. 2. bis Ogni Stato contraente adotta inoltre i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza giurisdizionale sulle infrazioni commesse a bordo di aeromobili nei seguenti casi: a) in quanto Stato di atterraggio nei casi in cui: i) l'aeromobile a bordo del quale viene commessa l'infrazione abbia l'ultimo punto di decollo o il successivo punto di atterraggio programmato all'interno del suo territorio, e l'aeromobile successivamente atterra nel suo territorio con il presunto autore del reato ancora a bordo; e ii) la sicurezza dell'aeromobile e delle persone e beni a bordo di esso, nonché l'ordine e la disciplina a bordo sono messi in pericolo; b) in quanto Stato dell'operatore, nei casi in cui l'infrazione viene commessa a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio ad un locatario la cui sede prevalente di attività sia in tale Stato o, nel caso in cui il locatario non abbia una sede prevalente di attività, la cui residenza permanente sia in tale Stato; 2 ter Nell'esercitare la propria competenza giurisdizionale in quanto Stato di atterraggio, lo Stato deve considerare se l'infrazione in questione costituisce un'infrazione nello Stato dell'operatore. 3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto nazionale."
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