Allegato
Art. II
In vigore dal 11 apr 2026
Articolo II
L', paragrafo 3 della Convenzione è sostituito come segue:
"
3. Per le finalità della presente Convenzione:
a) un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne e fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l'autorità competente non assume la responsabilità dell'aeromobile nonché delle persone e dei beni a bordo; e
b) qualora lo Stato dell'operatore non sia lo stesso dello Stato di immatricolazione, l'espressione "Stato di immatricolazione", come utilizzata agli della Convenzione sarà considerato come Stato dell'operatore."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-01;46#art-a-ii