Art. 6
Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico
In vigore dal 14 apr 2026
Circolazione temporanea delle opere
dei musei statali non esposte al pubblico
1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall', comma 2, della presente legge. L'elenco è aggiornato ogni ventiquattro mesi.
2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;
b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi già presenti nel territorio di riferimento;
c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte;
d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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