Art. 5
Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte
In vigore dal 14 apr 2026
1. All'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500»;
b) al comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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