Art. 3

Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali {Italia in scena}

In vigore dal 14 apr 2026
Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena» 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall' della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-ter del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dal medesimo della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce a livello nazionale gli obiettivi comuni e la strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai principi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché ai seguenti criteri specifici: a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani e ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche; b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo; d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale, quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero; e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-03-17;40#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo