Art. 2

Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie

In vigore dal 11 apr 2026
1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, di seguito denominato «Osservatorio». 2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) analizza le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall', comma 1, lettera a), della presente legge; b) effettua segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro, e promuove lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorità presso gli istituti o le comunità affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative; c) presenta entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività, anche con riferimento alle buone pratiche rilevate in materia di affidamento, e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale, predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 3. L'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio, fra i quali sono compresi anche rappresentanti del Ministero della giustizia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. All' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1250, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184»; b) al comma 1252, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis)».
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