Art. 2

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

In vigore dal 11 mar 2026
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2026-02-27;31#art-2

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