Art. 3

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresì, l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonchè, ferma restando la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee. 3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.
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LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 (Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.) — Testo vigente | Portale Normativo