Art. 4
Copertura finanziaria
In vigore dal 6 feb 2026
1. Agli oneri derivanti dall', paragrafi 2 e 4, e dall', paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all' della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', paragrafi 2 e 4, e dell', paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall', paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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