Art. 3
Autorità nazionali competenti
In vigore dal 6 feb 2026
1. Ai sensi dell' dell'Atto di cui all' della presente legge:
a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).
Storico versioni
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