Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 6 feb 2026
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all' della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Atto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-rd-2