Atto di GinevraCapo III

Art. 9

Impegno a garantire la protezione

In vigore dal 6 feb 2026
Impegno a garantire la protezione Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.
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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-9

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Impegno a garantire la protezione (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo