Atto di Ginevra›Capo III
Art. 9
Impegno a garantire la protezione
In vigore dal 6 feb 2026
Impegno a garantire la protezione
Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-9