Atto di Ginevra›Capo II
Art. 8
Periodo di validità delle registrazioni internazionali
In vigore dal 6 feb 2026
Periodo di validità delle registrazioni internazionali
[Dipendenza] Le registrazioni internazionali hanno validità illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata non è più necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine.
[Annullamento]
a) L'autorità competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall', paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all', paragrafo 2, punto ii), o l'autorità competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all'Ufficio internazionale l'annullamento della registrazione internazionale in questione.
b) Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l'indicazione che costituisce un'indicazione geografica registrata non sia più protetta nella parte contraente di origine, l'autorità competente della parte contraente di origine richiede l'annullamento della registrazione internazionale.
Storico versioni
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