Atto di Ginevra›Capo I
Art. 3
Autorità competente
In vigore dal 6 feb 2026
Autorità competente
Ciascuna parte contraente designa un soggetto responsabile dell'amministrazione del presente atto nel suo territorio e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale previste dal presente atto e dal regolamento di esecuzione. La parte contraente notifica il nome e il recapito dell'autorità competente all'Ufficio internazionale, come specificato nel regolamento di esecuzione.
Storico versioni
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