Atto di GinevraCapo V

Art. 25

Regolamento di esecuzione

In vigore dal 6 feb 2026
Regolamento di esecuzione [Oggetto] Le modalità di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione. [Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione] a) L'Assemblea può stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all'unanimità o soltanto con una maggioranza di tre quarti. b) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta l'unanimità. c) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta la maggioranza di tre quarti. [Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.
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Regolamento di esecuzione (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo