Atto di Ginevra›Capo V
Art. 25
Regolamento di esecuzione
In vigore dal 6 feb 2026
Regolamento di esecuzione
[Oggetto] Le modalità di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione.
[Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione]
a) L'Assemblea può stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all'unanimità o soltanto con una maggioranza di tre quarti.
b) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta l'unanimità.
c) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta la maggioranza di tre quarti.
[Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.
Storico versioni
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