Atto di Ginevra›Capo V
Art. 23
Ufficio internazionale
In vigore dal 6 feb 2026
Ufficio internazionale
[Compiti amministrativi]
a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione particolare.
b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.
c) Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione particolare e la rappresenta.
[Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e in altre riunioni] Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio di tale organo.
[Conferenze]
a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea.
b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.
[Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-23