Atto di GinevraCapo V

Art. 23

Ufficio internazionale

In vigore dal 6 feb 2026
Ufficio internazionale [Compiti amministrativi] a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione particolare. b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti. c) Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione particolare e la rappresenta. [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e in altre riunioni] Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio di tale organo. [Conferenze] a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea. b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione. [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.
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Ufficio internazionale (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo