Atto di GinevraCapo V

Art. 21

Appartenenza all'Unione di Lisbona

In vigore dal 6 feb 2026
Appartenenza all'Unione di Lisbona Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967.
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