Atto di Ginevra›Capo V
Art. 21
Appartenenza all'Unione di Lisbona
In vigore dal 6 feb 2026
Appartenenza all'Unione di Lisbona
Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-21