Atto di GinevraCapo IV

Art. 19

Invalidazione

In vigore dal 6 feb 2026
Invalidazione [Possibilità di far valere i propri diritti] L'invalidazione, totale o parziale, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una parte contraente può essere pronunciata solo dopo aver offerto ai beneficiari la possibilità di far valere i propri diritti. Tale possibilità è concessa anche alla persona fisica o giuridica di cui all', paragrafo 2, punto ii). [Notifica, iscrizione nel registro e pubblicazione] La parte contraente notifica l'invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale, che iscrive l'invalidazione nel registro internazionale e la pubblica. [Protezione conferita da altri strumenti] L'invalidazione non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all', paragrafo 2, nella parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-19

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