Atto di GinevraCapo IV

Art. 17

Periodo transitorio

In vigore dal 6 feb 2026
Periodo transitorio [Possibilità di concedere un periodo transitorio] Fatte salve le disposizioni dell', una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione può, se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo. [Notifica di un periodo transitorio] La parte contraente notifica all'Ufficio internazionale il periodo transitorio concesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Periodo transitorio (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo