Atto di Ginevra›Capo IV
Art. 17
Periodo transitorio
In vigore dal 6 feb 2026
Periodo transitorio
[Possibilità di concedere un periodo transitorio] Fatte salve le disposizioni dell', una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione può, se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo. [Notifica di un periodo transitorio] La parte contraente notifica all'Ufficio internazionale il periodo transitorio concesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.
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