Atto di GinevraCapo IV

Art. 16

Ritiro del rifiuto

In vigore dal 6 feb 2026
Ritiro del rifiuto Un rifiuto può essere ritirato in conformità delle procedure previste dal regolamento di esecuzione. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-16

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