Atto di Ginevra›Capo IV
Art. 16
Ritiro del rifiuto
In vigore dal 6 feb 2026
Ritiro del rifiuto
Un rifiuto può essere ritirato in conformità delle procedure previste dal regolamento di esecuzione. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-16