Atto di GinevraCapo IV

Art. 15

Rifiuto

In vigore dal 6 feb 2026
Rifiuto [Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale] a) Entro il termine specificato nel regolamento di esecuzione, l'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall'autorità competente d'ufficio, se consentito dalla sua legislazione, o su richiesta di una parte interessata. b) La notifica del rifiuto deve indicare i motivi del rifiuto. [Protezione conferita da altri strumenti] La notifica di un rifiuto non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all', paragrafo 2, nella parte contraente a cui si applica il rifiuto. [Obbligo di offrire alle parti interessate la possibilità di adire le autorità] Ogni parte contraente offre una ragionevole possibilità, a tutti i soggetti i cui interessi siano compromessi da una registrazione internazionale, di richiedere all'autorità competente di notificare un rifiuto con riferimento a detta registrazione internazionale. [Registrazione, pubblicazione e comunicazione dei rifiuti] L'Ufficio internazionale iscrive il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro internazionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e trasmette la notifica del rifiuto all'autorità competente della parte contraente di origine o, se la domanda è stata depositata direttamente a norma dell', paragrafo 3, ai beneficiari o alla persona fisica o giuridica di cui all', paragrafo 2, punto ii), nonché all'autorità competente della parte contraente di origine. [Trattamento nazionale] Ogni parte contraente mette a disposizione delle parti interessate da un rifiuto i medesimi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi disponibili ai suoi cittadini per quanto riguarda il rifiuto di protezione per una denominazione di origine o un'indicazione geografica.
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