Atto di GinevraCapo III

Art. 14

Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso

In vigore dal 6 feb 2026
Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso Ogni parte contraente mette a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine registrate e delle indicazioni geografiche registrate e provvede affinché un'autorità pubblica o una qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un'azione legale per garantire tale protezione.
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