Atto di Ginevra›Capo III
Art. 12
Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico
In vigore dal 6 feb 2026
Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico
Fatte salve le disposizioni del presente atto, non si può ritenere che le denominazioni di origine registrate e le indicazioni geografiche registrate siano divenute generiche in una parte contraente.
(Dichiarazione concordata in merito all': ai fini del presente atto, si intende che l' lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del presente atto concernenti l'utilizzo anteriore poiché, prima della registrazione internazionale, la denominazione o l'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono già essere generiche, interamente o in parte, in una parte contraente diversa dalla parte contraente di origine, per esempio perché la denominazione o l'indicazione, o una loro parte, è identica a un termine abituale usato nel linguaggio corrente come nome comune di un prodotto o servizio nella parte contraente in questione o è identica al nome abituale di una varietà di uva in quella parte contraente.)
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