Atto di Ginevra›Capo III
Art. 11
Protezione nei confronti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate
In vigore dal 6 feb 2026
Protezione nei confronti delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche registrate
[Contenuto della protezione] Fatte salve le disposizioni del presente atto, ciascuna parte contraente è tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un'indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare:
a) l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica
(i.) in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;
(ii.) in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;
b) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.
[Contenuto della protezione rispetto a determinati usi] Il paragrafo 1, lettera a), si applica altresì a qualsiasi uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica che equivalga a una sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica è utilizzata in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe.
[Uso in un marchio] Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, una parte contraente procede d'ufficio, se la propria legislazione lo consente, o su richiesta di una parte interessata, al rifiuto o all'invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l'uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1.
(Dichiarazione concordata in merito all', paragrafo 2: ai fini del presente atto, si intende che, quando taluni elementi della denominazione o dell'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica hanno carattere generico nella parte contraente di origine, la loro protezione a norma del presente paragrafo non è richiesta nelle altre parti contraenti. Si precisa che un rifiuto o l'invalidazione di un marchio, o la constatazione di una violazione, nelle parti contraenti a norma delle disposizioni dell' non possono essere fondati sulla componente che ha un carattere generico.)
Storico versioni
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