Atto di GinevraCapo III

Art. 10

Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

In vigore dal 6 feb 2026
Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti [Forma di protezione giuridica] Ogni parte contraente è libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purchè tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso. [Protezione conferita da altri strumenti] Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtù della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali. [Relazione con altri strumenti] Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, così come i diritti che spettano a una parte contraente in virtù di altri strumenti internazionali.
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Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo