Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 27 gen 2026
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;7#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.) — Testo vigente | Portale Normativo