Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 24 gen 2026
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo