Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 24 gen 2026
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6#art-2

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