Art. 5

Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato

In vigore dal 22 gen 2026
1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.
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