Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina
1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione».
Note all':
- Si riporta l'articolo 55-quinquies,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato dalla presente legge:
«Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina, constatati nè oggettivamente documentati. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonchè con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182#art-58
In sintesi
La disposizione consente al medico di attestare i dati clinici per la certificazione medica anche indirettamente tramite sistemi di telemedicina, evitando sanzioni disciplinari purché i dati siano constatati o documentati. Vengono demandati a un accordo in Conferenza Stato-Regioni i casi e le modalità operative per fare ricorso a tale telecertificazione. Resta severamente vietato e punito il rilascio di certificati medici falsi o privi di constatazione (diretta o in telemedicina) e di documentazione oggettiva. Per i dipendenti pubblici e i medici che concorrono in attestazioni o certificazioni false di assenza dal servizio restano ferme conseguenze penali, risarcitorie e disciplinari.
Perché esiste questa norma
La norma introduce la possibilità di utilizzare la telemedicina per la certificazione medica dell'assenza dal servizio, stabilendo al contempo regole e sanzioni per prevenire e punire le false attestazioni.
A chi si applica
Si applica ai medici (inclusi i dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionati col SSN) e ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Esempio pratico
Un medico visita a distanza un dipendente pubblico tramite una piattaforma autorizzata di telemedicina per constatarne lo stato di salute e redige il certificato medico di assenza dal servizio. Rispettando i casi e le modalità previsti e avendo constatato i dati clinici tramite telemedicina, il medico rilascia una telecertificazione valida senza incorrere in sanzioni disciplinari.
Adempimenti e conseguenze
Per il medico: radiazione dall'albo, licenziamento per giusta causa o decadenza dalla convenzione in caso di condanna definitiva per certificazione falsa o se rilascia certificazioni attestanti dati clinici non direttamente o indirettamente (via telemedicina) constatati né oggettivamente documentati. Per il lavoratore e il medico: reclusione da 1 a 5 anni, multa da 400 a 1.600 euro e obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e d'immagine.
Cosa è cambiato
È stata introdotta la possibilità di constatare i dati clinici per le certificazioni mediche anche 'indirettamente attraverso sistemi di telemedicina' ed è stato previsto che un accordo in Conferenza Stato-Regioni, proposto dal Ministro della salute, disciplini casi e modalità per il ricorso alla telecertificazione.
Domande frequenti
Come vengono stabiliti i casi e le modalità per usare la telecertificazione?Sono definiti con un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute.
Cosa rischia il medico che rilascia certificazioni con dati clinici non constatati né direttamente né tramite telemedicina?Rischia sanzioni disciplinari quali la radiazione dall'albo e, se dipendente pubblico o convenzionato SSN, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
Quali sono le pene per chi giustifica l'assenza con una certificazione medica falsa?Il lavoratore e il medico che concorre nel delitto sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, oltre all'obbligo di risarcire il danno patrimoniale e d'immagine.
Termini chiave
telemedicinatelecertificazionecertificazione medicaradiazione dall'albodecadenza dalla convenzione
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.