Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 15 nov 2025
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-30;166#art-3

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