Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 6 nov 2025
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-22;163#art-3

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