Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 6 nov 2025
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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