Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 6 nov 2025
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all', comma 1, lettera a), e dall' delle Modifiche di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2025-10-22;163#art-2

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