Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 5 nov 2025
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all' della presente legge si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.
Storico versioni
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