Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 5 nov 2025
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all' della presente legge si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-22;162#art-3

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