Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 nov 2025
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attività di cui agli dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;158#art-3