Accordo›Titolo TITOLO_II
Art. 10
Assicurazione volontaria
In vigore dal 28 ott 2025
Assicurazione volontaria
Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.
Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della legislazione di tale Stato.
La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-10