Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 3 ott 2025
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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